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cartina italia con aereo

Le persone che fanno ingresso in Italia dopo un soggiorno all’estero possono riferirsi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL VC per ottenere le informazioni e/o adempiere le disposizioni definite dal DPCM 3 dicembre 2020. Per le comunicazioni sono attivi una casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e un numero di telefono 3281503546 dedicati.

Il DPCM 3 dicembre 2020 definisce le nuove regole da seguire per chi entra sul territorio nazionale, diversificate a seconda del rischio epidemiologico relativo al Paese di provenienza.

Di seguito riportiamo gli elenchi, così come indicati all’allegato 20 del decreto, e le relative disposizioni:

A - San Marino e Città del Vaticano

Nessuna limitazione per gli spostamenti.

 

B – Tutti i Paesi compresi in questo elenco, dal 10/12 sono stati inseriti nell’elenco C.

 

C  - Di seguito Elenco:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

SPOSTAMENTI

Gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale).

INGRESSO IN ITALIA

- fino al 20/12/2020: per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, è obbligatorio effettuare un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel territorio italiano. L’esito negativo del Test insieme a un’autodichiarazione deve essere obbligatoriamente presentata al vettore per lo spostamento e inviato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico è necessario effettuare una comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che dispone l’isolamento fiduciario per 14 giorni.

- dal 21/12/2020: indipendentemente da nazionalità e residenzacoloro che rientrano in Italia dopo essersi recati nei Paesi dell’elenco C o avervi transitato per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio per turismo o visita a familiari), devono segnalare l’ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che dispone l’isolamento fiduciario per 14 giorni.

Tali disposizioni si applicano fino al 15 gennaio 2021.   

 

D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay

SPOSTAMENTI

Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

INGRESSO IN ITALIA

All’ingresso in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato o transitato dai Paesi dell’elenco D,  è necessario compilare un’autodichiarazione da consegnare alla partenza alle autorità competenti e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). E’ inoltre necessario segnalare l’ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che dispone l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

 

E - Resto del mondo

(vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) 

SPOSTAMENTI

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. 

INGRESSO IN ITALIA

L’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Vi è inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). 

All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione    nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

È inoltre necessario segnalare l’ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che dispone l’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

ECCEZIONI

Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone.

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

a) a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

b) a chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 orecon l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

i) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

In tutti i casi sopra esposti è comunque necessario segnalare l’ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, dichiarando le proprie generalità e i motivi di non adempienza alla disposizione di isolamento.

L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:

  • all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link.